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Agevolazioni tariffarie per sisma

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA), in recepimento del D.L. 189/2016, ha provveduto a emanare provvedimenti volti ad attuare la sospensione dei pagamenti e a definire le agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 24 agosto 2016 e seguenti.

Sospensione dei termini di pagamento

La Delibera 810/2016/R/com ha stabilito la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di:

  • 6 mesi dalla data del sisma
  • per ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR/2000, con trasmissione agli enti competenti.

Le agevolazioni tariffarie

Le agevolazioni previste dalla della Del. 252/2017/R/com:

  • prevedono l’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza)
  • riducono le componenti di rete e gli oneri generali del 100%
  • sono riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile
  • sono cumulabili con il bonus elettrico, il bonus gas

Beneficiari automatici delle agevolazioni

Tutti i soggetti titolari di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, attiva alla data del sisma in uno dei comuni elencati negli Allegati 1 e 2 e 2-bis, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

Allegato_1_Elenco_Comuni_colpiti_dal_sisma_del_24_agosto_2016

Allegato_2_Elenco_Comuni_colpiti_dal_sisma_del_26_ottobre_2016

Allegato_2_bis_Elenco_Comuni_colpiti_dal_sisma_del_18_gennaio_2017

I soggetti alloggiati in strutture abitative di emergenza (SAE) e moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE): tutti i clienti alloggiati in SAE e/o in MAPRE e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.

Beneficiari non automatici

Le disposizioni previste dalla 252/2017/R/com possono essere anche applicate a tutti i soggetti:

  • con utenze site nei comuni di Teramo, Rieti Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, qualora dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
  • titolari di una fornitura localizzata in altri Comuni delle Regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), e attiva nella data di tali eventi, qualora dimostrino il nesso causale tra inagibilità dell’immobile ed evento sismico, comprovato da apposita perizia asseverata;
  • che hanno subito grave danno alla propria abitazione di residenza a causa di tali eventi e siano in grado di dimostrare il nesso di casualità tra inagibilità totale o parziale dell’immobile ed evento sismico, comprovato da un apposta perizia asseverata;
  • alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi dell’Abruzzo (2009) e dell’Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione e siano pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.

Portabilità delle agevolazioni

Il soggetto avente diritto all’agevolazione, automatica o non, che alla data del sisma era residente in un’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a beneficiare delle agevolazioni nell’unità immobiliare in cui ha stabilito la propria residenza/domicilio, indipendentemente dalla Regione in cui è ubicato tale immobile.

Modalità di richiesta di agevolazioni non automatiche

Al fine di ottenere l’agevolazione, in caso di agevolazione non automatica, il soggetto deve presentare al proprio venditore di energia elettrica e gas i seguenti documenti:

copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;

  • autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione e che non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura;
  • elementi identificativi del contratto;
  • eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare è la residenza;
  • qualora il richiedente sia diverso del titolare dell’utenza, autocertificazione di aver risieduto alla data del sisma nell’immobile;

 

Entro 18 mesi dall’invio della documentazione per la richiesta delle agevolazioni, i soggetti tenuti a presentare perizia asseverata devono provvedere ad inviarne un’opportuna copia al proprio venditore pena l’annullamento delle agevolazioni riconosciute.

Nel caso in cui l’inagibilità dell’immobile sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione entro 30 giorni al proprio venditore.

L’istanza e la relativa documentazione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni dovranno essere inviate a customercare@sorgenia.it

Ripresa della fatturazione

I venditori sono tenuti a emettere una fattura unica entro:

  • 31 dicembre 2017, per i clienti finali colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 con immobile agibile;
  • 6 mesi dopo la fine del periodo di sospensione dei pagamenti, per tutti i clienti colpiti dal sisma il 18 gennaio 2017 e per quelli colpiti precedentemente con casa inagibile

 

La fattura unica provvede a:

  • contabilizzare i consumi e le relative agevolazioni con competenza dall’inizio della sospensione dei pagamenti fino alla data di emissione della medesima fattura, nel caso abbia optato per la sospensione della fatturazione a valle degli eventi sismici;
  • a conguagliare le fatture precedentemente emesse, al fine di ricomprendere tutte le agevolazioni previste dalla delibera 252/2017/R/com, nel caso abbia provveduto alla sola sospensione dei pagamenti.

 

Il venditore provvederà a rateizzare la fattura unica per importi superiori a 50 euro.

Rateizzazione

Il piano di rateizzazione verrà comunicato al cliente contestualmente all’emissione della fattura unica.

L’importo verrà rateizzato:

  • senza interessi a carico del cliente;
  • in 24 mesi, a decorre dalla data di emissione della fattura unica;
  • con la stessa periodicità della fatturazione;
  • per rate non inferiori a 20 euro;
  • per importi complessivi superiori a 50 euro.

 

È comunque facoltà del Cliente effettuare il pagamento degli importi dovuti e relativi al periodo di sospensione in una unica soluzione, senza usufruire del piano di rateizzazione.

Modalità di comunicazione di variazione di indirizzo

Il cliente, qualora intenda richiedere l’invio delle fatture a un diverso recapito, rispetto a quello indicato per la fornitura colpita dal sisma, è tenuto a contattare X3Energy all’indirizzo: vendite@x3energy.it

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