X3Energy ha recepito il provvedimento disposto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi) – con Delibera 252/2017/R/com – riguardante gli aiuti a favore delle famiglie e delle imprese colpite dai terremoti che si sono verificati nelle date del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, e che disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha previsto che, per un periodo di 36 mesi, a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile, siano garantite le seguenti agevolazioni, cumulabili ai bonus elettrico e gas:
- azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture;
- non applicazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete e degli oneri generali.
Per i comuni colpiti dal sisma del 18 Gennaio 2017 (comuni ex allegato 2-bis del DL 189/16), in tema di bonus, l’Autorità ha esteso a tali utenze la sospensione dei termini di scadenza delle domande di rinnovo bonus (inizialmente prevista con delibera 726/16) e li ha allineati ai termini previsti per la ripresa della fatturazione.
In particolare risultano sospesi:
- gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo;
- il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni ai cittadini sull’ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo;
- l’invio delle comunicazioni ai cittadini circa l’emissione di bonifici domiciliati e l’accettazione delle domande di riemissione dei bonifici non riscossi.
BENEFICIARI
L’agevolazione sarà fruibile dai soggetti che, avendo inagibile la propria abitazione, il proprio studio professionale o la propria azienda, sono costretti a trasferirsi in un’altra località, anche se situata in comuni diversi da quelli ex allegato 1, 2 e 2 bis del Dl 189/16.
La ripresa della fatturazione dovrà avvenire entro:
- il 31 dicembre 2017 per i clienti colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 con struttura abitativa o aziendale agibile;
- 6 mesi dopo la fine del periodo di sospensione dei pagamenti per tutti i clienti colpiti dal sisma di gennaio 2017 e per quelli colpiti precedentemente con struttura abitativa o aziendale inagibile.
FATTURAZIONE
Il venditore emetterà un’unica fattura:
- con competenza dall’inizio della sospensione dei pagamenti fino alla data di emissione della fattura;
- contabilizzante le agevolazioni ed eventuali conguagli qualora nel frattempo siano state comunque emesse fatture;
- da rateizzare (posto che l’importo complessivo sia almeno pari a 50€) in minimo 24 mesi, senza applicare interessi, coerentemente alla periodicità di fatturazione applicata al cliente e con rate non inferiori a 20€.
È comunque facoltà del Cliente effettuare il pagamento degli importi dovuti e relativi al periodo di sospensione in una unica soluzione, senza usufruire del piano di rateizzazione.
CONTATTI
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